Art. 14.
         (Contributo per l'indennita' economica di malattia)

  La  quota  parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  ai  sensi dell'articolo 74 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, per la erogazione delle prestazioni economiche
di  malattia  e'  determinata  nella  misura del 2,50 per cento della
retribuzione imponibile per gli aventi diritto di tutti i settori, ad
esclusione  di  quello agricolo, per il quale il contributo stesso e'
determinato  nella  misura  di un sesto del contributo giornaliero di
malattia.
  Per  gli  aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalle
disciolte  Casse  di soccorso la quota di contributo e' fissata nella
misura del 3 per cento.
  Fino  all'emanazione  del  provvedimento  di  riordino  dell'intera
materia,  le  quote  di contributo di cui ai precedenti commi possono
essere  aumentate  in  relazione  alle  eventuali  maggiori  esigenze
finanziarie della gestione interessata, mediante decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro,  su  proposta  del consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
  Le  eventuali  maggiorazioni  del  contributo di cui al primo comma
dovranno  essere  ripartite  fra  i  datori  di lavoro e i lavoratori
mantenendo   il  medesimo  rapporto  contributivo  riferito  al  solo
contributo  di malattia base esistente dopo l'entrata in vigore della
presente legge.
  Le  eventuali  maggiorazioni del contributo di cui al secondo comma
dovranno,  invece, essere ripartite fra datori di lavoro e lavoratori
secondo   le   norme   previste  dal  quarto  comma  dell'articolo  2
dell'accordo  nazionale  29  ottobre  1963,  relativo  alle  Casse di
soccorso  per  il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie,
tramvie,  filovie,  autolinee,  linee di navigazione interna, funivie
assimilabili per atto di concessione alle ferrovie.
  La  misura dell'aliquota destinata al finanziamento dell'assistenza
sanitaria,  quale  risulta dopo l'applicazione del presente articolo,
non  e'  suscettibile  di  variazioni  in diminuzione a seguito della
rivalutazione    delle    aliquote    destinate    al   finanziamento
dell'erogazione  delle  prestazioni  economiche  di cui al precedente
terzo comma.
  Per  gli  anni  1980  e 1981, in deroga a quanto disposto nei commi
precedenti,  la  quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale ai sensi dell'articolo 74 della
legge  23  dicembre  1978, n. 833, e' commisurata all'ammontare delle
prestazioni,  economiche  di  malattia  e  di maternita' erogate agli
aventi diritto di tutti i settori dall'apposita gestione prevista dal
citato articolo 74 nonche' all'ammontare delle spese di funzionamento
e degli altri oneri sostenuti dalla predetta gestione.