Art. 15.
                    (Certificazione di malattia)

  Con effetto dal 15 marzo 1980, nell'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre  1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  lavoratore e tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a
recapitare  o  a  trasmettere,  a  mezzo  raccomandata  con avviso di
ricevimento,  il  certificato e l'attestazione di cui al primo comma,
rispettivamente,  all'Istituto  nazionale della previdenza sociale, o
alla  struttura  pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con
la Regione, e al datore di lavoro".
  Nell'articolo  2  del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,
l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
  "Il  datore  di  lavoro  deve  tenere  a disposizione e produrre, a
richiesta,   all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  la
documentazione  in suo possesso. Nella ipotesi di cui all'articolo 1,
sesto comma, devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del
datore  di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione
di  malattia  i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi
diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternita'.
  Qualora  l'evento  morboso  si  configuri  quale prosecuzione della
stessa  malattia,  ne  deve essere fatta menzione da parte del medico
curante nel certificato e nell'attestazione di cui al primo comma".