Art. 18.
                             (Minatori)

  Con  effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e
sino  al  31  dicembre  1981 ai lavoratori in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro con imprese esercenti miniere, cave e torbiere con
lavorazioni  ancorche'  parziali  in  sotterraneo,  per  le quali sia
intervenuta  una  deliberazione  del  CIPI  ai sensi dell'articolo 2,
quinto  comma,  lettere  a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675,
che   abbiano   compiuto  52  anni  di  eta'  e  possano  far  valere
nell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia   ed   i  superstiti  180  contributi  mensili  ovvero  780
contributi  settimanali  di  cui,  rispettivamente alle tabelle A e B
allegate  al  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n.  488,  e  siano  stati  addetti  complessivamente,  anche  se  con
discontinuita',  per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, purche'
in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'articolo 1 della legge 3
febbraio  1963, n. 50, il trattamento di pensione di cui alla legge 3
gennaio  1960,  n. 5, viene erogato, a domanda, a decorrere dal primo
giorno  del  mese  successivo a quello stabilito dai decreti adottati
dal  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli
accertamenti  del  CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se
posteriore.  Il  trattamento e' liquidato, sulla base dell'anzianita'
contributiva  aumentata  di  un periodo pari a quello compreso tra la
data  della  risoluzione  del  rapporto  e  quella  di compimento del
sessantesimo  anno  di  eta'.  Qualora  gli operai possano far valere
nell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia   e  i  superstiti  almeno  27  anni  di  iscrizione  e  di
contribuzione   effettiva   in   costanza  di  lavoro,  volontaria  e
figurativa  accreditata  a  favore  degli  ex  combattenti militari e
categorie assimilate nonche' quella accreditata a norma dell'articolo
49,  quarto  comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e siano stati
addetti  complessivamente, anche se con discontinuita', per almeno 15
anni,  a lavori in sotterraneo, la pensione e' determinata sulla base
dell'anzianita'  contributiva  prevista  per  la  liquidazione  della
pensione di anzianita'.
  La   Cassa   per   l'integrazione   dei   guadagni   degli   operai
dell'industria  corrisponde  alla  Gestione  speciale minatori di cui
alla  predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una somma pari all'importo
risultante  dall'applicazione  delle aliquote contributive in vigore,
rispettivamente  per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per la
Gestione speciale predetta, sull'importo che si ottiene moltiplicando
l'ultima  retribuzione  percepita  da  ogni  lavoratore  interessato,
rapportata a mese, per i mesi di anticipazione della pensione sino al
compimento  dei  55 anni, o dei 30 anni di anzianita' assicurativa se
anteriore.  I  contributi  versati  dalla  Cassa  per la integrazione
guadagni  vengono  iscritti per due terzi nella contabilita' separata
relativa  agli  interventi  straordinari  e per il rimanente terzo in
quella relativa agli interventi ordinari.
  Relativamente   alle  pensioni  di  cui  al  presente  articolo  si
applicano  le disposizioni contenute nei commi terzo, sesto e settimo
del precedente articolo 16.