Art. 18. (Minatori) Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1981 ai lavoratori in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazioni ancorche' parziali in sotterraneo, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 52 anni di eta' e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuita', per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, purche' in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 50, il trattamento di pensione di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, viene erogato, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore. Il trattamento e' liquidato, sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno di eta'. Qualora gli operai possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti almeno 27 anni di iscrizione e di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate nonche' quella accreditata a norma dell'articolo 49, quarto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuita', per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, la pensione e' determinata sulla base dell'anzianita' contributiva prevista per la liquidazione della pensione di anzianita'. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla Gestione speciale minatori di cui alla predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contributive in vigore, rispettivamente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per la Gestione speciale predetta, sull'importo che si ottiene moltiplicando l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese, per i mesi di anticipazione della pensione sino al compimento dei 55 anni, o dei 30 anni di anzianita' assicurativa se anteriore. I contributi versati dalla Cassa per la integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari. Relativamente alle pensioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, sesto e settimo del precedente articolo 16.