Art. 2.
                       (Commissioni di esame)

  Le  commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dagli enti di cui
alla  tabella  allegata  alla  legge  20  marzo  1975, n. 70, possono
articolarsi,   per   la   revisione   delle   prove   scritte  e  per
l'espletamento di quelle orali, in sottocommissioni.