Art. 20.
        (Assegni familiari per i lavoratori dello spettacolo)

  Con effetto dal 1 gennaio 1974 gli assegni familiari corrisposti ai
titolari   delle   pensioni   dell'assicurazione   obbligatoria   per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti dei lavoratori dello
spettacolo sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.