Art. 20. (Assegni familiari per i lavoratori dello spettacolo) Con effetto dal 1 gennaio 1974 gli assegni familiari corrisposti ai titolari delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.