Art. 21.
               (Contributi per i lavoratori marittimi)

  In   attesa   del   riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei
lavoratori  marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la
pesca  ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30
dicembre  1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio  1980,  n.  33,  sono determinati per l'anno 1981 sulla base
delle  retribuzioni  medie  mensili stabilite, nell'anno 1980, per le
predette  categorie, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di
rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973,
n. 27.