Art. 21. (Contributi per i lavoratori marittimi) In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1981 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite, nell'anno 1980, per le predette categorie, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.