Art. 22. (Prestazioni termalistiche) In attesa della regolamentazione della materia e non oltre il 31 dicembre 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale proseguira' l'erogazione delle prestazioni termalistiche secondo la normativa di cui agli articoli 45, 81 e 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri di attuazione. Per lo stesso periodo, di cui al comma precedente, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro eroghera' le cure idrofangotermali ai propri assicurati, nei limiti e secondo le modalita' previste dalla normativa in vigore. Per il finanziamento delle prestazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per l'anno 1981 le disposizioni previste per l'anno 1979 dall'articolo 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.