Art. 22.
                     (Prestazioni termalistiche)

  In  attesa  della  regolamentazione della materia e non oltre il 31
dicembre   1981,   l'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale
proseguira'  l'erogazione  delle prestazioni termalistiche secondo la
normativa  di cui agli articoli 45, 81 e 83 del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri di attuazione.
  Per  lo  stesso  periodo,  di  cui  al comma precedente, l'Istituto
nazionale   per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro
eroghera' le cure idrofangotermali ai propri assicurati, nei limiti e
secondo le modalita' previste dalla normativa in vigore.
  Per  il  finanziamento delle prestazioni di cui ai commi precedenti
si  applicano  anche  per  l'anno  1981  le disposizioni previste per
l'anno  1979  dall'articolo 52, quarto comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833.