Art. 23. (Trattamento straordinario di integrazione salariale) A decorrere dal 1 settembre 1980 il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria e' esteso, con le modalita' e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente e continuativo a tale attivita', sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e di difficolta' anche temporanee dell'impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione, purche' dette situazioni diano luogo all'applicazione del trattamento a carico della Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria e' esteso, con le modalita' e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende esercenti attivita' commerciale, che occupino piu' di 1.000 dipendenti, qualora questi ultimi risultino sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi dell'azienda commerciale accertata ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti trova applicazione, ove siano adottati i provvedimenti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'articolo 25 della legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle aziende operanti nello stesso settore produttivo.