Art. 23.
        (Trattamento straordinario di integrazione salariale)

  A  decorrere  dal  1 settembre 1980 il trattamento straordinario di
integrazione   salariale   previsto  per  i  lavoratori  del  settore
dell'industria  e'  esteso,  con le modalita' e procedure vigenti nel
settore  stesso,  ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di
mensa  o  ristorazione,  addetti  in modo prevalente e continuativo a
tale  attivita',  sospesi  dal lavoro o che effettuano prestazioni di
lavoro  ad  orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e di
difficolta'  anche  temporanee  dell'impresa  industriale, presso cui
vengono  svolti  i  servizi  di  mensa  o ristorazione, purche' dette
situazioni  diano  luogo  all'applicazione  del  trattamento a carico
della Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
  Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per
i lavoratori del settore dell'industria e' esteso, con le modalita' e
procedure  vigenti  nel  settore  stesso,  ai  dipendenti  di aziende
esercenti   attivita'   commerciale,   che  occupino  piu'  di  1.000
dipendenti,  qualora  questi  ultimi  risultino  sospesi dal lavoro o
effettuino  prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di
situazioni  di  crisi  dell'azienda  commerciale  accertata  ai sensi
dell'articolo  2,  quinto  comma,  lettera  c), della legge 12 agosto
1977, n. 675.
  Nell'ipotesi  di  cui  ai  commi precedenti trova applicazione, ove
siano adottati i provvedimenti di cui all'articolo 21, secondo comma,
della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'articolo 25 della legge stessa,
e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle aziende
operanti nello stesso settore produttivo.