Art. 24.
                         (Personale di volo)

  Nei  casi  in  cui  sia stata esercitata, ai sensi dell'articolo 16
della  legge  30  luglio  1973,  n.  484,  la facolta' di riscatto di
periodi   lavorativi  all'estero  coperti  da  assicurazione  sociale
riconosciuta  dalla legislazione italiana, l'importo della pensione a
carico  del  Fondo di previdenza per il personale di volo e' ridotto,
con  decorrenza dalla data di liquidazione, o di riliquidazione della
pensione per effetto del riscatto, in misura pari all'ammontare della
prestazione   della   gestione   assicurativa   straniera   spettante
all'interessato relativamente ai periodi lavorativi predetti.