Art. 24. (Personale di volo) Nei casi in cui sia stata esercitata, ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1973, n. 484, la facolta' di riscatto di periodi lavorativi all'estero coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, l'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo e' ridotto, con decorrenza dalla data di liquidazione, o di riliquidazione della pensione per effetto del riscatto, in misura pari all'ammontare della prestazione della gestione assicurativa straniera spettante all'interessato relativamente ai periodi lavorativi predetti.