Art. 25.
(Determinazione della misura     del    trattamento    speciale    di
                           disoccupazione)

  In  deroga  a quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della
legge  5  novembre  1968,  n.  1115, e dall'articolo 10 della legge 6
agosto   1975,  n.  427;  per  i  lavoratori,  impiegati  ed  operai,
licenziati  successivamente al 1 febbraio 1980 da imprese industriali
e   da   imprese  edili  ed  affini,  anche  artigiane,  che  abbiano
beneficiato   precedentemente   al   licenziamento   del  trattamento
straordinario  di integrazione salariale, la retribuzione da prendere
a base per la determinazione dell'importo giornaliero del trattamento
speciale  di  disoccupazione  e'  quella su cui e' stato calcolato il
trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto nelle
ultime quattro settimane o per l'ultimo mese.
  L'articolo  8,  primo  comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115,
deve  essere  interpretato  nel  senso  che il diritto al trattamento
speciale  di  disoccupazione  e'  riconosciuto  anche  ai lavoratori,
impiegati  od operai, licenziati per cessazione totale dell'attivita'
da  parte  di  imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia
intervenuta.