Art. 25. (Determinazione della misura del trattamento speciale di disoccupazione) In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427; per i lavoratori, impiegati ed operai, licenziati successivamente al 1 febbraio 1980 da imprese industriali e da imprese edili ed affini, anche artigiane, che abbiano beneficiato precedentemente al licenziamento del trattamento straordinario di integrazione salariale, la retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione e' quella su cui e' stato calcolato il trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto nelle ultime quattro settimane o per l'ultimo mese. L'articolo 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione e' riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati od operai, licenziati per cessazione totale dell'attivita' da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta.