Art. 27.
                       (Condono contributivo)

  Il  termine di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1
luglio  1980,  n.  286, convertito, con modificazioni, nella legge 13
agosto  1980, n. 444, e' ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1980
al 31 maggio 1981.
  Per  le  imprese,  che  alla data del 31 maggio 1971, si trovano in
stato   di   amministrazione   controllata,   il   termine   per   la
regolarizzazione  della  posizione debitoria e' fissato alla fine del
mese successivo a quello di cessazione della predetta amministrazione
controllata.
  Il  versamento  dei  contributi puo' essere effettuato in nove rate
mensili uguali e consecutive di cui la prima entro il 31 maggio 1981,
ovvero  il  termine  di  cui  al  precedente comma per le imprese ivi
considerate,  secondo  le  modalita'  previste  nel secondo comma del
predetto articolo 1 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286.
  Le  norme  di  cui  all'articolo  23-quater  del  decreto-legge  30
dicembre  1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio  1980,  n.  33,  e  successive modifiche ed integrazioni, si
applicano  anche  in  materia  di  assicurazione obbligatoria per gli
infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Qualora i
premi  e  gli  accessori  dovuti non siano stati ancora quantificati,
debbono essere versati entro la fine del mese successivo alla data di
richiesta  dell'Istituto  assicuratore. Nel caso di pagamento rateale
l'ultima rata deve essere versata entro il 31 dicembre 1981.