Art. 27. (Condono contributivo) Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, e' ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1980 al 31 maggio 1981. Per le imprese, che alla data del 31 maggio 1971, si trovano in stato di amministrazione controllata, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria e' fissato alla fine del mese successivo a quello di cessazione della predetta amministrazione controllata. Il versamento dei contributi puo' essere effettuato in nove rate mensili uguali e consecutive di cui la prima entro il 31 maggio 1981, ovvero il termine di cui al precedente comma per le imprese ivi considerate, secondo le modalita' previste nel secondo comma del predetto articolo 1 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286. Le norme di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Qualora i premi e gli accessori dovuti non siano stati ancora quantificati, debbono essere versati entro la fine del mese successivo alla data di richiesta dell'Istituto assicuratore. Nel caso di pagamento rateale l'ultima rata deve essere versata entro il 31 dicembre 1981.