Art. 28.
         (Condono in materia di prestazioni pensionistiche)

  Il  termine  previsto dall'articolo 23, terzo comma, della legge 21
dicembre  1978,  n.  843, e riaperto per 120 giorni a decorrere dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge. Non si fa luogo al
recupero  delle  somme  corrisposte  o,  comunque, poste in pagamento
entro la data di scadenza del nuovo termine.