Art. 28. (Condono in materia di prestazioni pensionistiche) Il termine previsto dall'articolo 23, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e riaperto per 120 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte o, comunque, poste in pagamento entro la data di scadenza del nuovo termine.