Art. 29. 
                      (Gestioni commissariali) 
 
  Le gestioni  commissariali  dell'Ente  nazionale  di  previdenza  e
assistenza  per  i  dipendenti  statali,   dell'Ente   nazionale   di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo,  dell'Ente
nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto  pubblico
e dell'Istituto nazionale di assistenza ai  dipendenti  enti  locali,
istituite ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386,  e  29  giugno
1977, n. 349,  sono  confermate  per  lo  svolgimento  delle  residue
funzioni economico-previdenziali tuttora demandate agli enti suddetti
fino al riordinamento della materia e,  comunque,  non  oltre  il  30
novembre 1981. 
  I commissari sono coadiuvati da un Comitato composto da tre  membri
designati,  in  rappresentanza  delle  categorie  interessate,  dalle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale  presenti  nel  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro. 
  I commissari ed i Comitati, di  cui  al  comma  prece  lente,  sono
nominati con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
  La  prestazione  economico-previdenziale  di  cui   al   punto   3)
dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, rimane a  carico
della relativa gestione, al cui  finanziamento  si  provvede  con  il
gettito  dell'aliquota  dello  0,12  per  cento  sulla  retribuzione,
scorporata dal contributo complessivo di  cui  all'articolo  5  della
citata legge e successive