Art. 31.
  (Erogazione di pensioni ad ex dipendenti dell'ENAOLI e dell'ONPI)

  La  gestione  speciale  ad esaurimento, costituita presso l'INPS ai
sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre  1979,  n.  761,  provvede all'erogazione dei trattamenti, a
carico   dell'assicurazione   generale   obbligatoria  e  secondo  le
disposizioni  regolamentari  dei  preesistenti  fondi  integrativi di
previdenza,  in  favore  del  personale  ex  ENAOLI  ed  ex  ONPI  in
quiescenza  alla  data  di  soppressione  dei  detti Enti e di quello
successivamente   collocato   a  riposo  ai  sensi  del  terzo  comma
dell'articolo  1-quindecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481,
convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, con
diritto al trattamento pensionistico a carico dei fondi medesimi.
  Al  fine  di garantire il funzionamento delle prestazioni di cui al
comma  precedente  mediante  versamento dei corrispettivi capitali di
copertura,  l'Ufficio  liquidazioni del Ministero del tesoro provvede
imputando la relativa spesa alle rispettive gestioni di liquidazioni.