Art. 31. (Erogazione di pensioni ad ex dipendenti dell'ENAOLI e dell'ONPI) La gestione speciale ad esaurimento, costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, provvede all'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi integrativi di previdenza, in favore del personale ex ENAOLI ed ex ONPI in quiescenza alla data di soppressione dei detti Enti e di quello successivamente collocato a riposo ai sensi del terzo comma dell'articolo 1-quindecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, con diritto al trattamento pensionistico a carico dei fondi medesimi. Al fine di garantire il funzionamento delle prestazioni di cui al comma precedente mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura, l'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro provvede imputando la relativa spesa alle rispettive gestioni di liquidazioni.