Art. 32.
             (Assegni familiari ai lavoratori stranieri)

  L'ultimo  comma  dell'articolo  1 del testo unico delle norme sugli
assegni   familiari   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  maggio  1955,  n.  797, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' sostituito dai seguenti:
  "Ai   cittadini  di  nazionalita'  straniera  che  prestano  lavoro
retribuito  alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica,
gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del
territorio  della  Repubblica  spettano  se  dallo  Stato di cui sono
cittadini  e  riservato  un trattamento di reciprocita' nei confronti
dei cittadini italiani.
  Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle
convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e gli altri Stati.
  Agli  effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi
del  terzo comma del presente articolo il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta
gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocita'".
  La legge 31 luglio 1956, n. 1035, e' abrogata.
  Per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei
Fondi  speciali  di  previdenza gestiti dall'INPS e per i beneficiari
degli assegni di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, il presente
articolo ha effetto dal 1 gennaio 1974.