Art. 33. (Assunzione di personale da comandare) Per gli adempimenti connessi all'attuazione della legge 20 marzo 1980, n. 75, l'INPS e' autorizzato ad assumere entro tre mesi, con le procedure di cui al precedente articolo 1, n. 200 assistenti e n. 100 archivisti dattilografi, da comandare a tal fine presso l'ENPAS a carico del quale resta ogni onere per il periodo del comando stesso che comunque non potra' essere prorogato oltre il 30 novembre 1981. In attesa dell'espletamento dei concorsi ed entro lo stesso termine di cui sopra, l'INPS deliberera' provvedimenti provvisori di comando all'ENPAS per soddisfare le piu' immediate esigenze di tale ente.