Art. 33.
               (Assunzione di personale da comandare)

  Per  gli  adempimenti  connessi all'attuazione della legge 20 marzo
1980, n. 75, l'INPS e' autorizzato ad assumere entro tre mesi, con le
procedure di cui al precedente articolo 1, n. 200 assistenti e n. 100
archivisti  dattilografi,  da  comandare  a tal fine presso l'ENPAS a
carico  del  quale resta ogni onere per il periodo del comando stesso
che  comunque  non potra' essere prorogato oltre il 30 novembre 1981.
In  attesa  dell'espletamento dei concorsi ed entro lo stesso termine
di  cui sopra, l'INPS deliberera' provvedimenti provvisori di comando
all'ENPAS per soddisfare le piu' immediate esigenze di tale ente.