Art. 34. (Copertura finanziaria) Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 1981, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 aprile 1981 PERTINI FORLANI - FOSCHI LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI