Art. 34.
                       (Copertura finanziaria)

  Agli   oneri  derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  4  della
presente  legge,  valutati  in  lire 150 miliardi per l'anno 1981, si
fara'  fronte  mediante  corrispondente  riduzione  del capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il
medesimo anno.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 aprile 1981


                               PERTINI

                                                     FORLANI - FOSCHI
                                                 LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI