Art. 4.
(Disposizioni particolari per  gli enti pubblici di cui alla legge 20
                         marzo 1975, n. 70)

  In  occasione  del  rinnovo  del  contratto  in  corso nel rispetto
dell'articolo  26  della  legge  20  marzo  1975, n. 70, saranno, tra
l'altro, definite le esigenze organizzative degli enti per specifiche
fasce   funzionali   di   elevata   responsabilita'  direttiva  e  di
professionalita'  tecnica;  anche  ai  fini  dell'attribuzione  delle
funzioni relative a tale assetto organizzativo sara' regolamentata la
posizione  giuridica  ed  economica  del  personale  qualificato gia'
appartenente  alla  categoria  direttiva  preesistente all'entrata in
vigore  della  legge  20  marzo  1975,  n.  70,  e  di quello addetto
istituzionalmente  alla  elaborazione automatica dei dati con compiti
di  analista o di specialista responsabile della gestione dei sistemi
e delle procedure.
  La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione
del  trattamento  del personale degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975,  n. 70, e' costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri
o  dal Ministro della funzione pubblica da lui delegato, dal Ministro
del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o dai
Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  nonche'  da  6
membri,   rappresentativi   delle   categorie  degli  enti  predetti,
designati  a  maggioranza  dai  rispettivi  presidenti,  a seguito di
richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o direttamente da
questi  in caso di mancata designazione entro il termine di 30 giorni
dalla richiesta.
  Le  trattative  per  il  rinnovo  contrattuale  per  il triennio 31
dicembre  1981-30  dicembre  1984  per il personale degli enti il cui
rapporto  di lavoro e' disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70,
avranno inizio otto mesi prima della scadenza del triennio.
  Il  concorso  di  cui all'articolo 19 della legge 20 marzo 1975, n.
70,  consiste,  salvo  quanto sara' diversamente previsto dalla nuova
contrattazione circa le modalita' di espletamento, in un colloquio su
materie  professionali  e  in  una valutazione oggettiva di titoli di
servizio e di merito.
  I  trattamenti  economici  accessori  e integrativi attribuibili in
sede  di  applicazione delle norme contrattuali sulla programmazione,
sull'organizzazione  e  sull'orario di lavoro, sulle professionalita'
specifiche   e   sugli   indici  di  produttivita'  sono  determinati
uniformemente  per gli enti interessati, sulla base dei criteri e nei
limiti  di  spesa prefissati con la contrattazione generale di cui al
primo  comma  del  presente  articolo.  La prima applicazione di tali
disposizioni  -  ai  sensi  degli  articoli  3  e  4  del decreto del
Presidente  della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 - e' finalizzata
alla   eliminazione,   sulla   base   di   indici  di  produttivita',
dell'arretrato formatosi a seguito di gravi carenze di personale e di
nuovi  adempimenti  conseguenti  a  norme di legge, al riconoscimento
delle   piu'   elevate  professionalita'  e  all'incentivazione  alla
mobilita'.  L'impegno di spesa per l'anno in corso, che non potra' in
nessun  caso  superare  il  5  per  cento  delle  spese  lorde per le
retribuzioni  del  personale, sara' determinato con deliberazione dei
competenti    organi    degli   enti   interessati,   da   sottoporre
all'approvazione  dei  Ministeri vigilanti, di concerto col Ministero
del  tesoro,  entro  15  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.