Art. 6.
              (Decorrenza delle pensioni di vecchiaia)

  La  pensione  di  vecchiaia  a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti  e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre
dal  primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato
ha  compiuto l'eta' pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data
non  risultino  soddisfatti  i requisiti di anzianita' assicurativa e
contributiva,  dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i
requisiti suddetti vengono raggiunti.
  Su  richiesta  dell'interessato  la  pensione  di cui al precedente
comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
e'  stata  presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata
indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.