Art. 7. (Pensioni supplementari e supplementi di pensione) Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo. La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi. La liquidazione del supplemento di pensione non puo' essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento. In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento puo' essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'eta' pensionabile. Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potra', peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'eta' stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso. E' abrogato l'articolo 23-septiesdecies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.