Art. 7.
         (Pensioni supplementari e supplementi di pensione)

  Le  pensioni  supplementari  da  liquidare ai sensi dell'articolo 5
della  legge  12  agosto  1962,  n. 1338, nell'assicurazione generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti dei
lavoratori  dipendenti  sono  calcolate  in  forma retributiva con le
stesse   norme   previste   per   le   pensioni   autonome  a  carico
dell'assicurazione  medesima,  fatta  eccezione per le norme relative
all'integrazione alla misura del trattamento minimo.
  La  disposizione  di  cui  al  primo  comma  si  applica  anche  ai
supplementi  di  pensione  da  liquidare  a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei  lavoratori  dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
  Per  la  determinazione della misura del supplemento si prendono in
considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.
  La  liquidazione  del  supplemento  di  pensione  non  puo'  essere
richiesta  prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di
decorrenza  della  pensione o dalla data di decorrenza del precedente
supplemento.
  In  deroga  a  quanto  previsto nel precedente comma il supplemento
puo'  essere  richiesto,  per  una sola volta, quando siano trascorsi
anche  solo  due  anni  a  condizione  che  sia stata superata l'eta'
pensionabile.
  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  quarto  e quinto del presente
articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a
carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
  Il   primo  supplemento  su  pensioni  dell'assicurazione  generale
obbligatoria  dei  lavoratori dipendenti per contributi versati nelle
gestioni  speciali  per  i  lavoratori autonomi non potra', peraltro,
venire  richiesto  prima  del  compimento  dell'eta' stabilita per il
pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.
  Il  supplemento  di  pensione  si  somma  alla  pensione autonoma e
diviene  parte  integrante  di essa a tutti gli effetti dalla data di
decorrenza del supplemento stesso.
  E' abrogato l'articolo 23-septiesdecies del decreto-legge 30 giugno
1972,  n.  267,  convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto
1972, n. 485.