Art. 2. I presidenti delle giunte regionali o delle giunte provinciali di Trento e Bolzano sono delegati a nominare, fra i dirigenti degli enti o casse disciolti inclusi nei contingenti da iscrivere nel ruolo regionale, ai sensi dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il commissario unico regionale di cui al precedente art. 1 ed eventualmente sub-commissari. In caso di inadempienza provvede il commissario di Governo.