Art. 2.

  I  presidenti  delle giunte regionali o delle giunte provinciali di
Trento e Bolzano sono delegati a nominare, fra i dirigenti degli enti
o  casse  disciolti  inclusi  nei  contingenti da iscrivere nel ruolo
regionale,  ai  sensi  dell'art.  67 della legge 23 dicembre 1978, n.
833,  il  commissario  unico regionale di cui al precedente art. 1 ed
eventualmente sub-commissari.
  In caso di inadempienza provvede il commissario di Governo.