Art. 3.

  I  termini  di  cui  al primo e al secondo comma dell'art. 64 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogati fino alla scadenza del
trentesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto.
  Entro  il  termine  di  cui  al precedente comma le regioni che non
hanno  compiutamente  realizzato  quanto  indicato  dal  quinto comma
dell'art.  7 della legge 13 maggio 1978, n. 180, nonche' dall'art. 64
della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, possono avanzare al Ministero
della  sanita'  motivata  domanda  di  proroga  dei termini di cui al
precedente  comma. La domanda deve essere corredata dal programma dei
presidi  e dei servizi di assistenza psichiatrica e di salute mentale
con indicazione dei relativi tempi di realizzazione e attivazione.
  Il  Ministro  della sanita' entro il termine di cui al primo comma,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto dispone
la proroga richiesta, che non potra' in ogni caso superare il termine
del 31 dicembre 1981.