Art. 3. I termini di cui al primo e al secondo comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogati fino alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il termine di cui al precedente comma le regioni che non hanno compiutamente realizzato quanto indicato dal quinto comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180, nonche' dall'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono avanzare al Ministero della sanita' motivata domanda di proroga dei termini di cui al precedente comma. La domanda deve essere corredata dal programma dei presidi e dei servizi di assistenza psichiatrica e di salute mentale con indicazione dei relativi tempi di realizzazione e attivazione. Il Ministro della sanita' entro il termine di cui al primo comma, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto dispone la proroga richiesta, che non potra' in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 1981.