Art. 4.

  Nelle  regioni  in cui, ai sensi del precedente articolo, sia stata
disposta la proroga nei termini di cui all'articolo 64 della legge 23
dicembre  1978,  n.  833,  gli  infermi  di  mente,  gia'  ricoverati
anteriormente  alla  data  del  18  maggio  1978,  che lo richiedano,
laddove  non  siano  disponibili  forme alternative di assistenza sul
territorio,  possono  essere  riammessi negli ospedali psichiatrici e
neuropsichiatrici  o  negli  istituti  di  cura  privati che svolgono
esclusivamente  attivita'  psichiatrica  solo  previa certificazione,
recante  le  motivazioni  che giustificano il ricovero, rilasciata da
uno  dei servizi di cui allo art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, ovvero, ove questi non siano stati istituiti, da uno dei servizi
all'uopo   individuati   dalla  USL,  o  in  mancanza  dalla  regione
competente per territorio.
  Alla  esibizione  di analoga certificazione e' altresi' subordinato
il   ricovero   nelle   case   di   cura  private  neuropsichiatriche
convenzionate.