Art. 4. Nelle regioni in cui, ai sensi del precedente articolo, sia stata disposta la proroga nei termini di cui all'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli infermi di mente, gia' ricoverati anteriormente alla data del 18 maggio 1978, che lo richiedano, laddove non siano disponibili forme alternative di assistenza sul territorio, possono essere riammessi negli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici o negli istituti di cura privati che svolgono esclusivamente attivita' psichiatrica solo previa certificazione, recante le motivazioni che giustificano il ricovero, rilasciata da uno dei servizi di cui allo art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero, ove questi non siano stati istituiti, da uno dei servizi all'uopo individuati dalla USL, o in mancanza dalla regione competente per territorio. Alla esibizione di analoga certificazione e' altresi' subordinato il ricovero nelle case di cura private neuropsichiatriche convenzionate.