Art. 5. All'art. 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo integrato dall'art. 13 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' aggiunto il seguente comma: "Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale".