Art. 6.

  Per  gli  enti ospedalieri che alla data del 31 dicembre 1980 hanno
presentato  domanda  per  ottenere  il  riconoscimento  del carattere
scientifico  di  cui  al  secondo  comma  dell'art. 42 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, sono sospesi fino alla data del 30 giugno 1981
le  procedure  di trasferimento di cui all'art. 66 della stessa legge
23 dicembre 1978, n. 833, con divieto di compiere atti di alienazione
o di modifica della destinazione dei beni patrimoniali.