Art. 6. Per gli enti ospedalieri che alla data del 31 dicembre 1980 hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento del carattere scientifico di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sospesi fino alla data del 30 giugno 1981 le procedure di trasferimento di cui all'art. 66 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833, con divieto di compiere atti di alienazione o di modifica della destinazione dei beni patrimoniali.