Art. 7.

  In  attesa  dell'emanazione  del  decreto previsto dall'art. 12 del
decreto  del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la
durata  degli  incarichi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  27 marzo 1979, n. 130, e all'art. 78, terzo comma,
del  richiamato  decreto  del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979,  n.  761,  in  corso  alla  data  del 2 marzo 1981, puo' essere
prorogata di ulteriori centoventi giorni dalla scadenza degli stessi.