Art. 7. In attesa dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la durata degli incarichi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1979, n. 130, e all'art. 78, terzo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 2 marzo 1981, puo' essere prorogata di ulteriori centoventi giorni dalla scadenza degli stessi.