IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure per il sostegno delle esportazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Le imprese industriali le cui esportazioni nell'anno precedente hanno raggiunto una quota superiore al 36 per cento del totale della produzione fatturata nello stesso periodo o che hanno incrementato le proprie esportazioni nell'ultimo biennio in misura superiore alla media nazionale del settore sono ammesse con precedenza ai benefici previsti dalle leggi sul finanziamento agevolato degli investimenti industriali limitatamente ai nuovi programmi di investimento la cui esecuzione abbia avute inizio successivamente al 1 gennaio 1931, ferme restando le priorita' previste dalle singole vigenti disposizioni di legge. Dai benefici previsti dal presente articolo sono escluse le imprese operanti nel settore della raffinazione dei prodotti petroliferi.