IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita'  e  l'urgenza  di  adottare  misure  per  il
sostegno delle esportazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 1981; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro  del
tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Le imprese industriali le  cui  esportazioni  nell'anno  precedente
hanno raggiunto una quota superiore al 36 per cento del totale  della
produzione fatturata nello stesso periodo o che hanno incrementato le
proprie esportazioni nell'ultimo biennio  in  misura  superiore  alla
media nazionale del settore sono ammesse con precedenza  ai  benefici
previsti dalle leggi sul finanziamento agevolato  degli  investimenti
industriali limitatamente ai nuovi programmi di investimento  la  cui
esecuzione abbia avute inizio  successivamente  al  1  gennaio  1931,
ferme  restando  le  priorita'   previste   dalle   singole   vigenti
disposizioni di legge. 
  Dai benefici previsti dal presente articolo sono escluse le imprese
operanti nel settore della raffinazione dei prodotti petroliferi.