Art. 10. 
 
  Ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di  prodotti
agro-alimentari, costituiti per settori  e  comprensori,  individuati
con provvedimento della regione tra produttori singoli  o  associati,
cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione e con
la partecipazione  di  enti  pubblici  territoriali,  possono  essere
concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,  contributi  finanziari
annuali, purche' non diretti a sovvenzionare l'esportazione. 
  Con decreto del Ministro del commercio  con  l'estero,  sentito  il
Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma
precedente possono essere concessi  anche  ai  consorzi  per  imprese
alberghiere  e  turistiche  limitatamente  alle  attivita'  volte  ad
incrementare la domanda estera del settore. 
  Il contributo annuale non puo'  essere  concesso  per  piu'  di  un
triennio e per un ammontare annuo superiore del 20 per cento ai costi
del personale e, in ogni caso, per un  importo  massime  di  lire  46
milioni. 
  Nello stato di previsione del Ministero del commercio con  l'estero
e'  istituito,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1982,   un
capitolo per la concessione  dei  contributi  di  cui  al  precedente
comma. 
  Con decreto del Ministro del commercio con  l'estero,  di  concerto
con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle  foreste,  sara'
determinata, in favore  dei  consorzi  di  cui  al  primo  comma  del
presente articolo, la quota del fondo di cui all'art. 2 del  presente
decreto ad essi riservata.