Art. 10. Ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione e con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purche' non diretti a sovvenzionare l'esportazione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore. Il contributo annuale non puo' essere concesso per piu' di un triennio e per un ammontare annuo superiore del 20 per cento ai costi del personale e, in ogni caso, per un importo massime di lire 46 milioni. Nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e' istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, un capitolo per la concessione dei contributi di cui al precedente comma. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sara' determinata, in favore dei consorzi di cui al primo comma del presente articolo, la quota del fondo di cui all'art. 2 del presente decreto ad essi riservata.