Art. 11. 
 
  E' autorizzata la spesa  di  lire  150  miliardi  per  il  triennio
1981-83, da iscriversi nello stato di previsione  del  Ministero  del
commercio con l'estero in ragione di lire 25 miliardi per il 1981, di
lire 58 miliardi per il 1982 e di lire 75 miliardi per  il  1983,  da
erogare all'Istituto nazionale per il commercio  estero,  annualmente
la unica soluzione, per l'attivita'  svolta  dall'Istituto  stesse  a
sostegno dei programmi promozionali in Paesi diversi da quelli  delle
Comunita' europee delle  aziende  agricole,  delle  piccole  e  medie
imprese che svolgono attivita' diretta  alla  produzione  di  beni  e
servizi, nonche' dei consorzi e  dei  raggruppamenti  fra  le  stesse
costituiti.