Art. 11. E' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per il triennio 1981-83, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 25 miliardi per il 1981, di lire 58 miliardi per il 1982 e di lire 75 miliardi per il 1983, da erogare all'Istituto nazionale per il commercio estero, annualmente la unica soluzione, per l'attivita' svolta dall'Istituto stesse a sostegno dei programmi promozionali in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee delle aziende agricole, delle piccole e medie imprese che svolgono attivita' diretta alla produzione di beni e servizi, nonche' dei consorzi e dei raggruppamenti fra le stesse costituiti.