Art. 12. L'Istituto nazionale per il commercio estero e' autorizzato a stipulare con le imprese di cui all'art. 11 del presente decreto convenzioni, con finanziamenti a parziale carico del fondo di cui allo stesso art. 11, per la predisposizione e la realizzazione di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicita', partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali. La rispondenza del progetto al programma e' accertata con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato di cui all'art. 5 del presente decreto. Con lo stesso decreto e', altresi', fissata la quota, in misura non superiore ai due terzi e non inferiore ad un terzo, della spesa ammessa al finanziamento di cui all'art. 11 del presente decreto. Nel calcolo del costo del progetto l'Istituto nazionale per il commercio estero terra' conto esclusivamente delle spese necessarie alla realizzazione delle iniziative, con esclusione in ogni caso di quelle attinenti alle spese generali e di quelle relative allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.