Art. 12. 
 
  L'Istituto nazionale per  il  commercio  estero  e'  autorizzato  a
stipulare con le imprese di cui  all'art.  11  del  presente  decreto
convenzioni, con finanziamenti a parziale carico  del  fondo  di  cui
allo stesso art. 11, per la predisposizione  e  la  realizzazione  di
progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma  di  cui
all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n.  71,  riguardanti  studi  di
mercato, spese  di  dimostrazione  e  pubblicita',  partecipazione  a
mostre e fiere campionarie internazionali. 
  La rispondenza del progetto al programma e' accertata  con  decreto
del Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato  di  cui
all'art. 5 del presente decreto. Con lo stesso decreto e',  altresi',
fissata la quota,  in  misura  non  superiore  ai  due  terzi  e  non
inferiore ad un terzo, della spesa ammessa al  finanziamento  di  cui
all'art. 11 del presente decreto. 
  Nel calcolo del costo del  progetto  l'Istituto  nazionale  per  il
commercio estero terra' conto esclusivamente delle  spese  necessarie
alla realizzazione delle iniziative, con esclusione in ogni  caso  di
quelle attinenti alle  spese  generali  e  di  quelle  relative  allo
svolgimento dei suoi compiti istituzionali.