Art. 14. 
 
  E' autorizzata, per l'anno 1981, la complessiva spesa  di  lire  25
miliardi da iscrivere nello stato di  previsione  del  Ministero  del
commercio con l'estero in ragione di lire 100 milioni al  cap.  1602,
lire 400 milioni al cap. 1604, lire 6.000 milioni al cap. 1606,  lire
100 milioni al cap. 1607, lire 800 milioni al cap. 1608,  lire  6.000
milioni al cap. 1610 e lire 11.600 milioni al cap. 1611.