Art. 14. E' autorizzata, per l'anno 1981, la complessiva spesa di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 100 milioni al cap. 1602, lire 400 milioni al cap. 1604, lire 6.000 milioni al cap. 1606, lire 100 milioni al cap. 1607, lire 800 milioni al cap. 1608, lire 6.000 milioni al cap. 1610 e lire 11.600 milioni al cap. 1611.