Art. 15. A decorrere dall'anno finanziario 1982 i capitoli dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero 1606 e 1610, concernenti, rispettivamente, la organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero dell'Istituto nazionale per il commercio estero, sono unificati in un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero. Con decreto ministeriale da emanarsi all'inizio di ciascun anno finanziario il fondo iscritto nel capitolo di cui al comma precedente e' trasferito all'Istituto nazionale per il commercio estero in unica soluzione.