Art. 15. 
 
  A decorrere dall'anno finanziario 1982 i capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero del commercio  con  l'estero  1606  e  1610,
concernenti, rispettivamente, la organizzazione ed  il  funzionamento
degli uffici all'estero  dell'Istituto  nazionale  per  il  commercio
estero, sono unificati in un apposito capitolo di spesa  dello  stato
di previsione del Ministero del commercio con l'estero. 
  Con decreto ministeriale da emanarsi  all'inizio  di  ciascun  anno
finanziario il fondo iscritto nel capitolo di cui al comma precedente
e' trasferito all'Istituto nazionale per il commercio estero in unica
soluzione.