Art. 16. 
 
  A decorrere dall'anno finanziario 1982, i capitoli dello  stato  di
previsione del Ministero del commercio con l'estero 1602, 1604, 1605,
1607  e  1608  concernenti  i  contributi  previsti   rispettivamente
dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dall'art. 9 della
legge 1 luglio 1970, n. 518, sono unificati. 
  Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, all'inizio  di
ciascun anno, sono stabilite le percentuali  destinate  alle  singole
iniziative.