Art. 16. A decorrere dall'anno finanziario 1982, i capitoli dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero 1602, 1604, 1605, 1607 e 1608 concernenti i contributi previsti rispettivamente dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dall'art. 9 della legge 1 luglio 1970, n. 518, sono unificati. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, all'inizio di ciascun anno, sono stabilite le percentuali destinate alle singole iniziative.