Art. 17. 
 
  Con la stessa relazione di cui all'art.  3  della  legge  16  marzo
1976, n. 71, l'Istituto nazionale per il commercio  estero  riferira'
altresi' partitamente sulle attivita' svolte e i risultati conseguiti
con i singoli fondi, comunque trasferiti dai corrispondenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.