Art. 17. Con la stessa relazione di cui all'art. 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71, l'Istituto nazionale per il commercio estero riferira' altresi' partitamente sulle attivita' svolte e i risultati conseguiti con i singoli fondi, comunque trasferiti dai corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.