Art. 18. 
 
  I fondi trasferiti all'Istituto nazionale per il  commercio  estero
dai capitoli di spesa dello stato di  previsione  del  Ministero  del
commercio con l'estero, per le finalita' di cui agli articoli 2 e  11
del presente decreto e all'art. 1 della legge 16 marzo 1976,  n.  71,
non impegnati o comunque non utilizzati nell'esercizio di riferimento
sono utilizzabili, previa autorizzazione del Ministro  del  commercio
con l'estero, nell'esercizio successivo.