Art. 18. I fondi trasferiti all'Istituto nazionale per il commercio estero dai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, per le finalita' di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto e all'art. 1 della legge 16 marzo 1976, n. 71, non impegnati o comunque non utilizzati nell'esercizio di riferimento sono utilizzabili, previa autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, nell'esercizio successivo.