Art. 19. 
 
  Il controllo della gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per
il commercio estero e' esercitato, anche per la  gestione  dei  fondi
trasferiti dai  corrispondenti  capitoli  di  spesa  dello  stato  di
previsione del Ministero del commercio con l'estero, nelle  forme  di
cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
  Per  il  controllo  della  gestione  dei   fondi   trasferiti   dai
corrispondenti capitoli  di  spesa  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del commercio con  l'estero  negli  esercizi  anteriori  al
1981, resta ferma la  competenza  esclusiva  della  speciale  sezione
della Corte dei conti, di cui all'art. 9 della legge 21  marzo  1958,
n. 259.