Art. 19. Il controllo della gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per il commercio estero e' esercitato, anche per la gestione dei fondi trasferiti dai corrispondenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, nelle forme di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Per il controllo della gestione dei fondi trasferiti dai corrispondenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero negli esercizi anteriori al 1981, resta ferma la competenza esclusiva della speciale sezione della Corte dei conti, di cui all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259.