Art. 2. 
 
  E' autorizzata la spesa  di  lire  375  miliardi  per  il  triennio
1981-83, da iscriversi nello stato di previsione  del  Ministero  del
commercio con l'estero in ragione di lire 75 miliardi nell'anno  1981
e di lire 150 miliardi in ciascuno degli anni 1982 e 1983, da erogare
all'Istituto nazionale per il commercio estero, annualmente in  unica
soluzione, per la concessione, a norma degli  articoli  seguenti,  di
contributi ai programmi di penetrazione commerciale di  cui  all'art.
15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi  diversi
da quelli delle Comunita' europee. 
  La disposizione di cui al precedente comma si  applica  anche  alle
imprese alberghiere e turistiche. 
  Con  decreto  del  Ministro  del  commercio   con   l'estero   sono
annualmente stabilite la quota del fondo  riservata  alle  piccole  e
medie imprese nonche' la priority in  relazione  alle  dimensioni  ed
all'ubicazione dell'azienda, ai settori ed alle aree geografiche.