Art. 2. E' autorizzata la spesa di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi in ciascuno degli anni 1982 e 1983, da erogare all'Istituto nazionale per il commercio estero, annualmente in unica soluzione, per la concessione, a norma degli articoli seguenti, di contributi ai programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono annualmente stabilite la quota del fondo riservata alle piccole e medie imprese nonche' la priority in relazione alle dimensioni ed all'ubicazione dell'azienda, ai settori ed alle aree geografiche.