Art. 20. Oltre alla facolta' di avvalersi dell'istituto previsto dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalita' previste dal presente decreto il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio: a) personale di enti pubblici, compresi quelli economici, nonche' di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di venticinque unita', modificabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e del tesoro. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza; b) esperti nominati, ove se ne ravvisi la necessita' per speciali esigenze tecniche di servizio, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, previa valutazione di merito da parte di una apposita commissione costituita con decreto del Ministro stesso, nel limite massimo di 10 unita', modificabile con le modalita' di cui alla precedente lettera a). Il trattamento economico e di missione degli esperti di cui al punto b) del comma precedente e' determinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello. I compensi per lavoro straordinario, indennita' di missione e rimborsi di spese sono a carico dei fondi di cui all'art. 14 del presente decreto.