Art. 20. 
 
  Oltre alla facolta' di avvalersi dell'istituto  previsto  dall'art.
56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
per il raggiungimento delle finalita' previste dal  presente  decreto
il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato ad utilizzare,
per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio: 
    a) personale di enti pubblici, compresi quelli economici, nonche'
di istituti  di  credito  di  diritto  pubblico,  nei  limiti  di  un
contingente di  venticinque  unita',  modificabile  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri  del
commercio con l'estero e del tesoro. Detto personale rimane a  carico
degli enti di provenienza; 
    b) esperti nominati, ove se ne ravvisi la necessita' per speciali
esigenze tecniche di servizio, con decreto del Ministro del commercio
con l'estero, previa valutazione di merito da parte di  una  apposita
commissione costituita con decreto del Ministro  stesso,  nel  limite
massimo di 10 unita', modificabile  con  le  modalita'  di  cui  alla
precedente lettera a). 
  Il trattamento economico e di missione  degli  esperti  di  cui  al
punto b) del comma precedente e' determinato con decreto del Ministro
del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
sulla base delle retribuzioni globali del personale  di  ruolo  dello
Stato di corrispondente livello. 
  I compensi per  lavoro  straordinario,  indennita'  di  missione  e
rimborsi di spese sono a carico dei fondi  di  cui  all'art.  14  del
presente decreto.