Art. 22. Il fondo contributi, di cui all'art. 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato della somma di 2.290 miliardi riservati alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni. La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi nell'anno 1983, 500 miliardi nell'anno 1984, 500 miliardi nell'anno 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero sara' stabilita la quota del fondo di cui al primo comma del presente articolo riservata per l'agevolazione di speciali categorie di operazioni, nonche' per la corresponsione di contributi in conto interessi ad operazioni finanziarie con provviste effettuate all'estero.