Art. 22. 
 
  Il fondo  contributi,  di  cui  all'art.  37,  secondo  comma,  del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
nella  legge  18  dicembre  1970,  n.  1034,  cosi'  come  modificato
dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato della
somma di 2.290 miliardi riservati alla corresponsione  di  contributi
in  conto  interessi   sulle   operazioni   di   finanziamento   alle
esportazioni a pagamento differito previste  dalla  legge  24  maggio
1977, n. 227, e successive modificazioni. 
  La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire  300  miliardi
nell'anno 1982, 500 miliardi nell'anno 1983, 500  miliardi  nell'anno
1984, 500 miliardi nell'anno 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986. 
  Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero sara' stabilita la quota del fondo di  cui  al
primo comma del presente articolo  riservata  per  l'agevolazione  di
speciali categorie di operazioni, nonche' per  la  corresponsione  di
contributi in conto interessi ad operazioni finanziarie con provviste
effettuate all'estero.