Art. 23. Limitatamente all'incremento previsto dall'art. 22 del presente decreto, una quota di esso, da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, e' riservata al finanziamento delle operazioni di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227. Ai benefici previsti dal presente articolo sono ammesse con priorita' le aziende agricole, le piccole e medie imprese che svolgano attivita' dirette alla produzione di beni e di servizi, nonche' i consorzi e i raggruppamenti tra le stesse costituiti.