Art. 23. 
 
  Limitatamente all'incremento previsto  dall'art.  22  del  presente
decreto, una quota di esso, da stabilirsi con  decreto  del  Ministro
del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, e'
riservata  al  finanziamento   delle   operazioni   di   penetrazione
commerciale di cui all'art. 15, lettera n),  della  legge  24  maggio
1977, n. 227. 
  Ai  benefici  previsti  dal  presente  articolo  sono  ammesse  con
priorita' le  aziende  agricole,  le  piccole  e  medie  imprese  che
svolgano attivita' dirette alla produzione  di  beni  e  di  servizi,
nonche' i consorzi e i raggruppamenti tra le stesse costituiti.