Art. 24. In estensione a quanto previsto dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero puo' delegare al Mediocredito centrale le competenze previste dal citato art. 13, primo comma, lettera d), in ordine alle operazioni ammesse al contributo agevolativo ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.