Art. 24. 
 
  In estensione a quanto previsto dall'art. 13,  secondo  comma,  del
decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 25 luglio 1956, n. 786,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero puo' delegare al
Mediocredito centrale le competenze  previste  dal  citato  art.  13,
primo comma,  lettera  d),  in  ordine  alle  operazioni  ammesse  al
contributo agevolativo ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.