Art. 25. Nell'art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonche' l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori da esse effettuati".