Art. 25. 
 
  Nell'art. 24 della legge 24  maggio  1977,  n.  227,  e  successive
modificazioni, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  "c) un contributo agli interessi in favore  di  istituti  e  banche
esteri che finanzino direttamente  esportazioni  di  beni  e  servizi
prodotti  da  imprese  nazionali,  nonche'  l'esecuzione  di   studi,
progettazioni e lavori da esse effettuati".