Art. 26. 
 
  Nell'art. 19 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il  secondo  comma
e' sostituito dal seguente: 
  "Le operazioni di cui all'art. 18  e  all'art.  24  della  presente
legge possono essere compiute o estese  alla  fase  di  approntamento
della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore
estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso
una  banca  nazionale  od  estera,  oppure   a   fronte   di   idonea
documentazione. Le modalita' sono stabilite con decreto del  Ministro
del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio".