Art. 27. All'onere di lire 125 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Misure particolari in alcuni settori dell'economia". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.