Art. 27. 
 
  All'onere di lire 125  miliardi,  derivante  dall'applicazione  del
presente decreto nell'anno finanziario  1981,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto  al  cap.  9001
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario    medesimo,    all'uopo     parzialmente     utilizzando
l'accantonamento    "Misure    particolari    in    alcuni    settori
dell'economia". 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.