Art. 28. 
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 28 maggio 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                    FORLANI - MANCA - 
                                                            ANDREATTA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1981 
  Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 13