Art. 28. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 maggio 1981 PERTINI FORLANI - MANCA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1981 Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 13