Art. 3. Ai fini della concessione dei contributi di cui al l'art. 2 del presente decreto le imprese, anche in forma associata, devono presentare all'Istituto nazionale per il commercio estero programmi promozionali organici coerenti con le linee e gli obiettivi dei programmi di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. I programmi di durata non superiore a tre anni devono indicare analiticamente: a) le attivita' di esportazione che si intendono sviluppare; b) i paesi o le aree geografiche interessate; c) gli interventi e gli strumenti occorrenti e i relativi tempi di attuazione; d) l'ammontare delle spese preventivate per ogni inno relativamente a ciascuna delle iniziative di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, che si intende realizzare; e) le previsioni di incremento delle esportazioni in valore e quantita', nonche' la prevista percentuale di incremento del rapporto tra fatturato esportato e fatturato globale; f) i tempi previsti per la realizzazione del programma e per il recupero delle spese di cui alla lettera d).