Art. 3. 
 
  Ai fini della concessione dei contributi di cui  al  l'art.  2  del
presente  decreto  le  imprese,  anche  in  forma  associata,  devono
presentare all'Istituto nazionale per il commercio  estero  programmi
promozionali organici coerenti con  le  linee  e  gli  obiettivi  dei
programmi di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. 
  I programmi di durata non superiore  a  tre  anni  devono  indicare
analiticamente: 
    a) le attivita' di esportazione che si intendono sviluppare; 
    b) i paesi o le aree geografiche interessate; 
    c) gli interventi e gli strumenti occorrenti e i  relativi  tempi
di attuazione; 
    d)  l'ammontare  delle   spese   preventivate   per   ogni   inno
relativamente a ciascuna delle iniziative di cui all'art. 15, lettera
n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, che si intende realizzare; 
    e) le previsioni di incremento delle  esportazioni  in  valore  e
quantita', nonche' la prevista percentuale di incremento del rapporto
tra fatturato esportato e fatturato globale; 
    f) i tempi previsti per la realizzazione del programma e  per  il
recupero delle spese di cui alla lettera d).