Art. 4. Entro due mesi dalla presentazione del programma, l'Istituto nazionale per il commercio estero formulera' motivate proposte al Ministro del commercio con l'estero in ordine alla concessione del contributo sulla base dei risultati della istruttoria compiuta. Sulle proposte di cui al comma precedente il Ministro del commercio con l'estero provvede con decreto, sentito il comitato di cui all'art. 5 del presente decreto.