Art. 4. 
 
  Entro  due  mesi  dalla  presentazione  del  programma,  l'Istituto
nazionale per il commercio estero  formulera'  motivate  proposte  al
Ministro del commercio con l'estero in ordine  alla  concessione  del
contributo sulla base dei risultati della istruttoria compiuta. 
  Sulle proposte di cui al comma precedente il Ministro del commercio
con l'estero  provvede  con  decreto,  sentito  il  comitato  di  cui
all'art. 5 del presente decreto.