Art. 5. Il comitato di cui all'art. 4, secondo comma, e' istituito presso il Ministero del commercio con l'estero ed e' composto: a) dal Ministro del commercio con l'estero, o su sua delega dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede; b) dal dirigente generale della Direzione generale dello sviluppo scambi del Ministero del commercio con l'estero o, in caso di sua assenza o impedimento, da un dirigente superiore in servizio presso la medesima Direzione; c) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato; d) da un dirigente dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri. Il comitato e' integrato da due esperti designati, in relazione ai singoli affari, dal Ministro del commercio con l'estero tra quelli di cui all'art. 20, primo comma, lettera b), del presente decreto.