Art. 5. 
 
  Il comitato di cui all'art. 4, secondo comma, e'  istituito  presso
il Ministero del commercio con l'estero ed e' composto: 
    a) dal Ministro del commercio con l'estero, o su sua  delega  dal
Sottosegretario di Stato, che lo presiede; 
    b) dal dirigente generale della Direzione generale dello sviluppo
scambi del Ministero del commercio con l'estero o,  in  caso  di  sua
assenza o impedimento, da un dirigente superiore in  servizio  presso
la medesima Direzione; 
    c)  dal  direttore  generale  dell'Istituto  nazionale   per   il
commercio estero o, in caso di sua assenza o impedimento, da  un  suo
delegato; 
    d) da un dirigente dei Ministeri del tesoro, dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste  o  da
altrettanti supplenti di  pari  qualifica  designati  dai  rispettivi
Ministri. 
  Il comitato e' integrato da due esperti designati, in relazione  ai
singoli affari, dal Ministro del commercio con l'estero tra quelli di
cui all'art. 20, primo comma, lettera b), del presente decreto.