Art. 6. Col decreto di approvazione del programma il Ministro del commercio con l'estero fissa l'entita' del contributo tenendo conto dell'impegno finanziario che la realizzazione del programma comporta per la gestione aziendale e delle potenzialita' di incremento delle esportazioni della stessa impresa. L'ammontare annuo del contributo non puo' essere superiore al 60 per cento delle spese del programma riferibili allo stesso anno per le piccole e medie imprese e al 40 per cento per le altre. In base al decreto di cui al primo comma del presente articolo l'Istituto nazionale per il commercio estere e' autorizzato alla erogazione del contributo in via anticipata per il 50 per cento del contributo annuo e, per la parte residua, a fronte di documentazione delle spese sostenute nell'anno di riferimento.