Art. 6. 
 
  Col decreto di approvazione del programma il Ministro del commercio
con  l'estero  fissa   l'entita'   del   contributo   tenendo   conto
dell'impegno finanziario che la realizzazione del programma  comporta
per la gestione aziendale e delle potenzialita' di  incremento  delle
esportazioni della stessa impresa. 
  L'ammontare annuo del contributo non puo' essere  superiore  al  60
per cento delle spese del programma riferibili allo stesso  anno  per
le piccole e medie imprese e al 40 per cento per le altre. 
  In base al decreto di cui al  primo  comma  del  presente  articolo
l'Istituto nazionale per il  commercio  estere  e'  autorizzato  alla
erogazione del contributo in via anticipata per il 50 per  cento  del
contributo annuo e, per la parte residua, a fronte di  documentazione
delle spese sostenute nell'anno di riferimento.