Art. 7. 
 
  Le imprese che abbiano usufruito del contributo di cui  all'art.  6
sono  tenute  a  riversare  al  fondo  di  cui  all'art.  2,  sino  a
concorrenza delle erogazioni, il 2 per cento  dei  maggiori  introiti
valutari derivanti dalla realizzazione del programma nel  quinquennio
successivo. 
  Le imprese che abbiano riversato al fondo una quota  non  inferiore
ad un terzo del contributo hanno titolo prioritario al contributo  su
nuovi progetti. 
  In caso di mancata realizzazione dell'intero  programma,  l'impresa
e' tenuta alla restituzione delle somme percepite con  gli  interessi
al tasso di riferimento. 
  Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma  dipenda  da
causa non imputabile all'imprenditore, la  restituzione  delle  somme
percepite, con gli interessi al tasso legale, e'  limitata  a  quelle
che non risultino giustificate da idonea documentazione. 
  Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, l'Istituto
nazionale per il commercio estero e' autorizzato ad  avvalersi  della
procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.