Art. 7. Le imprese che abbiano usufruito del contributo di cui all'art. 6 sono tenute a riversare al fondo di cui all'art. 2, sino a concorrenza delle erogazioni, il 2 per cento dei maggiori introiti valutari derivanti dalla realizzazione del programma nel quinquennio successivo. Le imprese che abbiano riversato al fondo una quota non inferiore ad un terzo del contributo hanno titolo prioritario al contributo su nuovi progetti. In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, l'impresa e' tenuta alla restituzione delle somme percepite con gli interessi al tasso di riferimento. Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione delle somme percepite, con gli interessi al tasso legale, e' limitata a quelle che non risultino giustificate da idonea documentazione. Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, l'Istituto nazionale per il commercio estero e' autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.